REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il DPR n° 249 del 24/06/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni con DPR 21.11.2007, n°235;
PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la legge n°176 del 27/05/1991);
PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n°371 del 02.09.1998);
VISTA la direttiva del MPI n°104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
VISTA la C.M. prot. N°3602 del 31 luglio 2008;
VISTA la legge 30.10.2008, n°169;
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;
SENTITO il parere del Comitato degli Studenti del 18/11/2009
SENTITO il parere del Collegio Docenti espresso con delibera del 18/11/2009
DELIBERA
in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.
Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n°567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art.2 - DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
3. Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti.
4. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri;
5. Svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio;
6. Prestare l’attenzione necessaria e richiesta dall’attività didattica programmata;
7. Avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
8. Non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica;
9. Condividere, con le altre componenti dell’Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità.
10.Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
11.Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
12.Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente Scolastico e/o dai regolamenti di istituto.
13.Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o di altri.
Art. 3 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
1. Si configurano come mancanze lievi:
a) presentarsi in ritardo alle lezioni più di due volte a settimana;
b) presentarsi in ritardo al cambio d’ora e/o d’aula;
c)entrare senzaregistrazione elettronica (badge);
d) non portare il materiale necessario per seguire le lezioni;
e) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione ( ad esempio giocare a carte durante le sostituzioni);
f) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni e durante l’intervallo (es. spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula:..)
g) mangiare e bere in aula;
h) lasciare l’aula sporca;
i) abbigliamento non adeguato (ad esempio cappello in classe/scuola).
2. Si figurano come mancanze gravi:
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico;
b) fumare nei locali dell’istituto e in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della scuola;
c) mangiare e bere nei laboratori e/o lasciarli sporchi;
d) fare più di sette assenze e ritardi ripetuti, in modo saltuario, in un mese;
e) aprire le porte di sicurezza per uscire dall’edificio durante le ore di lezione e/o nei cambi d’ora;
f) comportarsi scorrettamente e con superficialità durante le prove di evacuazione;
g) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
h) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
i) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
j) reiterare un comportamento scorretto (anche dopo 3 rapporti sul registro di classe nei casi di cui all’art.1 e all’art.2. a, b, c, d, e, f, g).
3. Si figurano come mancanze gravissime:
a) insultare e umiliare i compagni, costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
b) insultare e umiliare Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA;
c)sottrarre beni o materiali a danno dei compagni del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;
d) compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio manomettere il Registro di Classe o altri documenti scolastici);
e) falsificare firme;
f) compiere atti di violenza su persone;
g) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre all’interno dell’istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori…);
h) compiere atti che mettano in pericolo l’incolumità delle persone;
i) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto o negli spazi adiacenti;
j) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali,…, senza l’autorizzazione degli interessati e senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa e registrazione.
4. In presenza di comportamenti non adeguati ai doveri descritti nell’art.2 e non menzionati nel presente art.3, l’Organo Collegiale predisposto può comunque valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.
Art. 4 - VIOLAZIONI E SANZIONI
1. Le mancanze previste nell’art. 3.1:
sono sanzionate dal docente, anche non della classe, che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.
Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie.
La sanzione prevista per l’art. 3.1.g,h è accompagnata dal compito di pulire l’aula da parte del responsabile, se individuato, o della classe.
Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti per la mancanze previste dall’art.3.2.
2. Le mancanze previste nell’art.3.2, a, b, c, d, e, f, g
vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e comunicate alle famiglia.
La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 3.2prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2comporta anche l’invito alla consegna da parte dello studente del telefono cellulare al docente.
3. Le violazioni di cui alle lettere h), i), j) dell’art. 3.2
vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.
4. Il provvedimento di cui agli art. 3.2 e 3.3
che prevede la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le mancanze gravissime di cui all’art. 3.3
vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
Tali provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO
1. L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2
(nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g)) è sommamente condizionata all’immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione alle famiglie.
2. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni
e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (telefonata con fonogramma, raccomandata a mano, fax).
3. Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati.
4. Lo studente o gli studenti coinvolti hanno diritto ad essere ascoltati dal coordinatore di classe ed eventualmente dal Dirigente Scolastico. A questa audizione potrà seguire:
l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d’Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO COLLEGIALE
1. L’Organo Collegiale viene convocato anche lo stesso giorno del contraddittorio (nel caso del Consiglio di classe) e entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio (nel caso del Consiglio d’Istituto).
2. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico/coordinatore di classe, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
Art. 7 - I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Art. 8 - Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Art. 9 - Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
Art. 10 - Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
Art.11 - Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’istituto di provenienza.
Art. 12 - IMPUGNAZIONI
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato esposto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 13 - ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia interno è composto da:
· Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede
· Un docente designato dal Collegio Docenti, che designa anche un membro supplente
· Un genitore designato dal Consiglio d’istituto, che designa anche un membro supplente
· Uno studente eletto dal Comitato Studentesco, che designa anche un membro supplente.
Art. 14 - L’Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
Art.15 - L’ Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Art.16 - Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.17 - Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al ”Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 18 - Il presente regolamento è affisso all’albo della scuola.
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/10/2011.